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domenica 29 marzo 2015

Ai confini della terra....

Liti, dispute e controversie....Qualche giorno fa, riflettevo sul fatto che una delle più antiche liti in assoluto è quella per i confini e la normativa dei terreni. Già, parafrasando il titolo di un famoso film western di Sergio Leone, si potrebbe dire "Per qualche acro in più"! I Romani avevano perfezionato l'arte dell'agrimensura e dato dignità alla figura dell'agrimensore, dignità che, invece,  nel "Castello" di Proust gli viene tolta: il povero sig. K., agrimensore, viene schiacciato dalla burocrazia che ritiene di non aver bisogno di lui perchè il potere non può sbagliare.
Ma torniamo alle liti per i terreni: sicuramente non possiamo prescindere dal trattato di Sesto Giulio Frontino che, nel suo "De agrorum qualitate", dedica un ampio spazio alle "controversie".
Innanzitutto le classifica...

Materiae controversiarum sunt duae, finis et locus. Harum alterutra continetur quidquid ex agro disconvenit. sed quoniam in his quoque partibus singulae controversiae diversas habent condiciones, proprie sunt nominandae. Vt potui ergo conprehendere, genera sunt controversiarum XV: de positione terminorum, de rigore, de fine, de loco, de modo, de proprietate, de possessione, de alluvione, de iure territorii, de subsicivis,de locis publicis, [de locis relictis et extraclusis ]* ,de locis sacris et religiosis, de aqua pluvia arcenda, de itineribus.


Le materie delle controversie sono due, di confine e di luogo. Qualsiasi disputa sul territorio si fonda sull'una o sull'altra di queste ma, dal momento che anche in queste categorie le singole controversie hanno differenti condizioni, bisogna definirle in modo proprio. Come ho potuto dunque capire, i generi delle controversie sono 15: di posizione delle pietre di confine, di confini in linea dritta, di [altri] confini, di luogo, di area, di proprietà, di possesso, di terra alluvionale, di diritto del territorio, di subseciva, di luoghi pubblici, di luoghi sacri e religiosi, [di luoghi abbandonati ed esclusi]*,di acqua piovana da gestire, di passaggio.

* le controversie sui luoghi abbandonati ed esclusi non compaiono nell'elenco iniziale ma poi vengono trattate.

Non vi preoccupate, non ho intenzione di riportarli tutti e 15, anche se potrebbe essere interessante per gli "addetti ai lavori".
Iniziamo allora dall'annosa questione di quale sia la normativa da applicare in quel territorio, la cui composizione spesso è tutt'altro che facile.

De iure territorii controversia est de quae ad ipsam urbem pertinen, [sive quod intra pomerium eius urbis erit, quod a privatis operibus optineri non oportebit. Eum dico locum quem nec ordo nullo iure a publico poterit amovere]. Habet autem condiciones duas, unam urbani soli, alteram agrestis, quod in tutelam rei fuerit adsignatum urbanae; [urbani quod operibus publicis datum fuerit aut destinatum]. Huius soli ius quamvis habita ratione divus Augustus de statu municipiorum tractaverit, in proximas urbes pervenire dicitur, quarum ex voluntate conditoris maxima pars finium coloniae est adtributa, aliqua portio moenium extremae perticae adsignatione inclusa; sicut in Piceno fertur Intermtium Praeuttianorum quandam oppidi partem Asculanorum fine circum dari. [Quod si ad haec revertamur, hoc conciliabulum fuisse fertur et postea in municipii ius relatum]. - Nam non omnia antiqua municipia habent suum privilegium. [Quidquid enim ad coloniae municipiive privilegium pertinet, territorii iuris appellant. Sed si rationem appellationis huius tractemus, territorium est quidquid hostis terrendi causa constitutum est]. 
 
Una controversia sulla giurisdizione territoriale riguarda le aree che appartengono alla città [o ciò che è dentro il pomerio di quella città che non può essere preso in possesso da privati; intendo dire quel luogo che nemmeno l'Ordine può rimuovere dal "pubblico" con nessuna legge]. Ha due condizioni: una relativa al suolo urbano e l'altra a quello agreste , che fu assegnato a tutela della "cosa urbana" ; [urbano è tutto ciò che fu concesso o destinato per opere pubbliche]. Il divino Augusto, con un discorso avuto sullo status dei municipi, trattò la giurisdizione di questo suolo, che è detta spettare alle città vicine, delle quali terre la stragrande maggioranza , per volontà del fondatore, è assegnata alla colonia, inclusa qualche parte delle mura nell'assegnazione della parte estrema del territorio; così come nel Piceno si dice che una qualche parte della città di lnteramna Praetuttianorum sia compresa nel confine di Ascoli. [Perciò, se torniamo su questo punto, si dice che fosse un conciliabolo e che dopo gli fu dato lo status di municipio]. Infatti non tutti gli antichi municipi hanno i suoi stessi privilegi. [Per certo, qualsiasi cosa riguardi il privilegio di un comune o di un municipio, si fa richiamo alla legge del territorio. Ma se esaminiamo la ratio di questo nome, "territorio" è qualsiasi cosa sia stata costituita al fine di spaventare il nemico].

E le aree abbandonate? 

De locis relictis et extraclusis controversia est in agris adsignatis. Relicta autem loca sunt, quae sive locorum iniquitate sive arbitrio conditoris [relicta] limites non acceperunt. Haec sunt iuris subsicivorum. Extraclusa loca sunt aeque iuris subsicivorum, quae ultra limites et tra finitimam lineam erint; finitima autem linea aut mensuralis est aut aliqua observatione aut terminorum ordine servatur. Multis enim locis adsignationi agrorum inmanitas superfuit, sicut in Lusitania finibus Augustinorum.

Una disputa sulle aree che sono state abbandonate ed escluse (dalla centuriazione) avviene nelle terre assegnate. Le aree abbandonate sono quelle che a causa dell'asprezza del terreno o della decisione del fondatore della colonia non assunsero confini. Queste aree sono sotto la legge della subseciva*. Le aree escluse, che pure sono sotto la legge della subseciva, si distendono oltre i confini, ma dentro l'altra linea di confine . Questa linea di confine è misurata o segnalata da dei punti percettibili o da una linea di pietre di confine. In verità, in molte luoghi una grande quantità di terre è rimasta fuori dall'assegnazione , così come in Lusitania nel territorio dei coloni di Augusta . 

* La subseciva riguardava quelle frazioni di terra non assegnate ai coloni che rimaneva di proprietà della collettività.

E infine, potevano mancare delle "querelle" riguardo i luoghi di culto? Certo che no....

De locis sacris et religiosis controversiae plurimae nascuntur, quae iure ordinario finiuntur, nisi si de locorum eorum modo agitur; ut lcorum publicorum in montibus aut aedium, quibus secundum instrumentum fines restituuntur; similiter locorum religiosorum, quibus secundum cautiones modus est restituendus. Habe enim et moesilea iuris sui hortorum modos circum iacentes aut praescriptum agri finem. 
 
Sui luoghi sacri e religiosi nascono molte controversie, che sono risolte secondo il diritto ordinario, a meno che si tratti dell'area di quei luoghi: come i boschi sacri pubblici sulle montagne o i tempietti, ai quali i confini sono stati restituiti attraverso documenti pubblici; ciò vale anche per i luoghi religiosi, ai quali l'area deve essere restituita attraverso garanzia. Infatti, anche i boschi sacri hanno dei giardini intorno ad essi caratterizzati da un proprio diritto, oppure un confine di terra regolato.
   
Come potete vedere, la matassa è sempre stata ingarbugliata!!

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