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sabato 24 ottobre 2015

Codex - L'eredità

L'ultimo post sugli indovini mi ha fatto tornare in mente Filemazio, il “protomedico, matematico, astronomo, (forse) saggio” della bellissima canzone di Guccini: “Bisanzio”.
Chissà se è veramente esistito...Immagino che ci saranno sempre stati uomini che si siano sforzati di comprendere i passaggi epocali basandosi sulle proprie conoscenze piuttosto che su istinti poco nobili ma, comunque, cogliamo la palla al balzo per riannodarci ad uno dei nostri thread, quello degli imperi che crollano.
Come sappiamo, l'Impero Romano venne diviso alla morte di Teodosio I (395) , tra i due figli Onorio e Arcadio, in Impero Romano d'Occidente e Impero Romano d'Oriente.
Il primo, ormai allo stremo [N.D.R. : certe eredità sono davvero pesanti!!], terminerà nel 476, con la deposizione dell'ultimo imperatore legittimo Romolo Augustolo da parte del generale Odoacre, mentre il secondo durerà fino al 1453, anno della conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani.
E, allora, concentriamoci sull'Impero Bizantino e più in particolare, visto che l'interesse morboso per il talamo degli altri, specie se potenti o famosi, non accenna a diminuire, parliamo di Giustiniano I che, in proposito, sposò Teodora, donna del popolo piuttosto “chiacchierata” (Procopio di Cesarea, nella sua “Storia segreta” (un libello contro Giustiniano e Teodora), ne scrisse di cotte e di crude sul suo conto!!), facendola imperatrice.
Ma, che si trattasse di voci di corridoio o meno, poco importa (almeno al sottoscritto!!!!): Giustiniano lasciò in eredità la riorganizzazione del diritto secondo uno schema non dissimile da quello attualmente in auge in molte nazioni moderne.
La sua opera riformatrice può essere suddivisa in tre periodi:
Il primo periodo, dal 528 al 534, durante il quale videro la luce:
  1. Il “Codex Iustinianus primus o vetus” (528-529) non ci è pervenuto ma, presumibilmente, era un'ampliamento del Codice Teodosiano;
  2. Il “Digestum” e le “Istitutiones Iustiniani”(530-533)
  3. Il “Codex Iustinianus repetitae praelectionis”(534) che è quello che ci è pervenuto ed è diviso in 12 libri e 4 argomenti:
    1. diritto ecclesiastico
    2. diritto privato
    3. diritto penale
    4. diritto amministrativo e finanziario
Il secondo periodo, dal 534 al 542, caratterizzato dalle “Novellae Constitutiones”;

Il terzo periodo, dal 542 al 565, durante il quale l'attività legislativa fu più scarsa e si concretizzò attraverso l'adozione di altre “Novellae

L'insieme di queste opere costituiscono il “Corpus Iuris Civilis”, fondamento della cultura giuridica di molti paesi.
E, allora, andiamo a curiosare nel Codex del 534 e vediamo quello che prevedeva il libro IX, quello del diritto penale, per coloro che si dedicavano a “malefici, matematica e assimilabili”, così torniamo al punto da cui siamo partiti (anche se, devo confessarvi che sono un po' preoccupato, perché comunque il mio lavoro ha a che fare con i numeri e perché la parte della Statistica che mi ha sempre affascinato è quella dei modelli predittivi...).
Ad ogni buon conto:

CTh.9.16.0. De maleficis et mathematicis et ceteris similibus.
.......
CTh.9.16.4 [brev.9.13.2]
Nemo haruspicem consulat aut mathematicum, nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat. Chaldaei ac magi et ceteri, quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat, nec ad hanc partem aliquid moliantur. Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. etenim supplicium capitis feret gladio ultore prostratus, quicumque iussis obsequium denegaverit.

CTh.9.16.0. Sui malefici, la matematica e altre cose simili
.
CTh.9.16.4 [brev.9.13.2]

Nessuno consulti un aruspice, un matematico o un indovino. Cessino le confidenze empie fatte ad auguri e vati. Caldei[*abitanti dell'Assiria, terra di astronomi], maghi e altri, che il volgo chiama “Malefici” per la grandezza dei loro crimini, non si dedichino più a tutto ciò. Si metta fine a ogni curiosità relativa all'arte della divinazione e d'ora in poi chiunque rifiuti di ossequiare la legge venga condannato alla pena capitale e sottoposto alla spada vendicatrice.

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